{"id":250,"date":"2011-02-02T13:14:33","date_gmt":"2011-02-02T12:14:33","guid":{"rendered":"http:\/\/no194.org\/?p=250"},"modified":"2014-05-01T10:16:56","modified_gmt":"2014-05-01T08:16:56","slug":"nuovo-referendum-abrogativo-in-materia-di-aborto-l-194-e-la-sterile-problematica-della-capacita-giuridica-del-concepito-art-1-c-c","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.no194.it\/wordpress\/archives\/250","title":{"rendered":"NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO IN MATERIA DI ABORTO : L. 194 E LA STERILE PROBLEMATICA DELLA CAPACITA\u2019 GIURIDICA DEL CONCEPITO ( ART. 1 C.C. )"},"content":{"rendered":"<p>Debbo , in primo luogo , ringraziare tutti coloro che , dal 12-1-2011 , giorno a partire dal quale mi occupo personalmente anche dei rapporti con i neoiscritti , stanno aderendo all\u2019iniziativa neoreferendaria sul sito www.no194.org ( sotto \u201c Aderisci ! \u201c ) , ricevendo risposta dal sottoscritto entro 24-48 ore dall\u2019invio della loro mail .<br \/>\nAdesioni che giungono in numero davvero notevole ( mediamente 3 al giorno ) e che mi auguro possano crescere ulteriormente , al fine di consentirci il raggiungimento dell\u2019obiettivo che mi sono posto ( mille entro fine luglio ) .<br \/>\nIn caso contrario , comunque ed ovviamente , l\u2019iniziativa proceder\u00e0 ad oltranza seguendo il suo corso normale .<br \/>\nIl tutto in conformit\u00e0 con le accorate esortazioni a non desistere dall\u2019azione intrapresa contenute nelle mail che vengono inviate .<br \/>\nUn\u2019azione diretta a travolgere la vigente legislazione abortista , che la classe parlamentare ha partorito nel lontano 1978 e che ha difeso nel corso di questi 33 anni , mostrando una grossa sensibilit\u00e0 verso gli interessi di comodo degli elettori , dal cui consenso essa dipende , e nessuna sensibilit\u00e0 verso gli interessi vitali dai concepiti , che elettori non sono .<br \/>\nEd un\u2019azione che viene esercitata nella consapevolezza che la via referendaria rappresenta l\u2019unica praticabile nel nostro ordinamento giuridico , proprio alla luce della assoluta indifferenza del potere legislativo verso le istanze dei concepiti , vale a dire di coloro che sono fisiologicamente i pi\u00f9 indifesi .<br \/>\nTale consapevolezza non \u00e8 percepita da coloro che preferiscono impegnarsi in operazioni sicuramente interessanti e condivisibili nel merito , ma poco pi\u00f9 che simboliche , quindi gradite a quella parte del mondo politico-parlamentare interessata ad ottenere voti di area cattolica ispirati alla logica del meno peggio , senza far nulla di concreto ( e , quindi , di rilevante ) che possa realmente indisporre la parte rimanente del corpo elettorale e precludere utilissime preferenze .<br \/>\nNel novero delle operazioni simboliche ed irrilevanti in materia di aborto rientra quella che ha per oggetto l\u2019ipotetica estensione della capacit\u00e0 giuridica al concepito .<br \/>\nEstensione , tra l\u2019altro e decisivamente , quanto mai ipotetica , in quanto dovrebbe realizzarsi nel medesimo ambito parlamentare , quindi assolutamente impraticabile , come evidente agli occhi di chiunque non creda nelle favole .<br \/>\nL\u2019art. 1 del nostro c.c. dispone che \u201c la capacit\u00e0 giuridica si acquista dal momento della nascita \u201c e che \u201c i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all\u2019evento della nascita \u201c .<br \/>\nOrbene , da un ventennio sono stati presentati diversi disegni di legge finalizzati all\u2019affermazione del sacrosanto principio della tutela dell\u2019embrione umano dal momento della fecondazione ed a riconoscere allo stesso capacit\u00e0 giuridica .<br \/>\nUn riconoscimento , peraltro , che , nell\u2019ambito del solo diritto internazionale , si evince gi\u00e0 , ad esempio , dall\u2019art. 2 della convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo , dalla dichiarazione universale dei diritti dell\u2019uomo , dal preambolo della dichiarazione dei diritti del fanciullo<br \/>\nIn realt\u00e0 , tali norme si traducono in generiche proclamazioni di principio , che non solo non prevalgono rispetto a disposizioni con esse confliggenti , ma neppure prendono in considerazione il problema del contrasto tra le une e le altre .<br \/>\nAutentica aria fritta .<br \/>\nOra , se i fautori dell\u2019estensione ai concepiti della capacit\u00e0 giuridica e della portata dell\u2019art. 1 c.c. intendono migliorare sul piano dottrinario la condizione di feti ed embrioni , la loro iniziativa \u00e8 senz\u2019altro lodevole .<br \/>\nMa se con tale operazione si intende contrastare in un qualche modo il fenomeno dell\u2019aborto , tale atteggiamento non pu\u00f2 che essere consapevolmente propagandistico o semplicemente ispirato da ignoranza giuridica .<br \/>\nL\u2019art. 462 del nostro codice civile prevede che \u201c sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell\u2019apertura della successione \u201c , tempo coincidente con il decesso della persona della cui eredit\u00e0 si tratta ex art. 456 c.c. .<br \/>\nIn particolare , il secondo comma di tale disposizione precisa che \u201c salvo prova contraria , si presume concepito al tempo dell\u2019apertura della successione chi \u00e8 nato entro i trecento giorni dalla morte della persone della cui successione si tratta \u201c .<br \/>\nUna vera e propria capacit\u00e0 giuridica a livello successorio , giacch\u00e9 la capacit\u00e0 giuridica implica proprio l\u2019attitudine ad essere titolare di diritti .<br \/>\nE se \u00e8 vero che il nostro codice civile \u00e8 entrato in vigore nel 1942 , \u00e8 evidente a chiunque che l\u2019art. 462 non ha impedito che 36 anni dopo si verificasse l\u2019entrata in vigore della L. 194 .<br \/>\nQuesto perch\u00e9 la tutela della vita del concepito pu\u00f2 essere realizzata solo a livello costituzionale , oltrech\u00e9 penale , a nulla rilevando interventi di carattere civilistico , che taluni ritengono acrobaticamente idonei a produrre effetti sulla L. 194 .<br \/>\nCome ho pi\u00f9 volte sottolineato , tale legge non sarebbe mai potuta rimanere in vigore in presenza di un riconoscimento costituzionale del diritto alla vita , che , secondo logica , avrebbe dovuto essere inserito nell\u2019\u00e0mbito dei diritti inviolabili riconosciuti dall\u2019art. 2 della Carta .<br \/>\nUn\u2019ipotesi pi\u00f9 sofisticata poteva essere rappresentata dall\u2019attribuzione al Presidente della Repubblica di un diritto di veto sulle leggi contrastanti con i diritti del non elettore ( categoria in cui rientra il concepito ) , in quanto tale non in grado di incidere sulla composizione del Parlamento che quelle leggi emana .<br \/>\nUn diritto di veto vincolante e ripetibile , a differenza di quello generale di rinvio alle Camere riconosciuto al Capo dello Stato in sede di promulgazione dall\u2019art. 74 della Costituzione .<br \/>\nIn assenza di ci\u00f2 , il nostro ordinamento ci fornisce il solo strumento referendario per contrastare quella legge , frutto della teoria della libera soppressione del concepito , uno strumento democratico e non violento a differenza di quelli forzatamente utilizzati per contrastare l\u2019applicazione di analoghe teorie che hanno funestato la storia anche recente dell\u2019umanit\u00e0 .<br \/>\nTeorie implicanti il radicale annientamento e la totale svalutazione della persona di fronte agli interessi economici e di comodo di altri soggetti .<br \/>\nE l\u2019equiparazione del concepito alla persona \u00e8 gi\u00e0 conseguenza dell\u2019oggettiva circostanza che la vita di ciascuno di noi \u00e8 stata resa possibile da due condizioni : il concepimento , per l\u2019appunto , e l\u2019assenza di eventi letali durante la gravidanza , tra i quali quello di gran lunga casisticamente pi\u00f9 ricorrente \u00e8 l\u2019aborto volontario .<br \/>\nSarebbe opportuno che coloro che in buona fede intendono opporsi alla legislazione abortista vigente nel nostro paese fossero consapevoli della persistente esclusivit\u00e0 della via percorsa 30 anni fa dal Movimento della Vita , in un\u2019epoca profondamente diversa da quella attuale , in quanto fortemente ideologicizzata in senso favorevole ai disvalori sottesi alla 194 e caratterizzata dal diffuso indottrinamento esercitato sul cittadino-elettore dal partito di appartenenza .<br \/>\nE sarebbe opportuno che costoro non prestassero involontariamente il loro contributo ( con un approccio alla materia puramente culturale e sterile ) a quelle forze politiche che adottano la linea delle \u201c strizzate d\u2019occhio \u201c all\u2019elettore , senza assumere la bench\u00e9 minima iniziativa concreta conforme ai valori che sostengono di condividere .<br \/>\nDa quel mio lontano articolo del 18-7-2009 abbiamo percorso un significativo tratto di strada , il pi\u00f9 arduo , perch\u00e9 occorreva rompere il ghiaccio , dopo un trentennio caratterizzato dalla rassegnazione e dall\u2019ibernazione di coerenti valori antiaboristi , al limite solo genericamente evocati in forma poco pi\u00f9 che simbolica , senza un effettivo progetto che andasse al di l\u00e0 della mera denuncia della piaga dell\u2019interruzione volontaria di gravidanza .<br \/>\nOra dobbiamo adoperarci affinch\u00e9 crescano ulteriormente le adesioni a questa iniziativa , da raccogliere sul sito www.no194.org , come detto , con le modalit\u00e0 precisate sotto \u201c Aderisci ! \u201c , perch\u00e9 la difficile battaglia per ottenere una reale tutela giuridica alla vita del pi\u00f9 debole possa essere combattuta nel modo pi\u00f9 efficace , consentendoci di affrontare con successo le incombenze contemplate dalla normativa referendaria .<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Pietro Guerini \u2013 Portavoce nazionale no194<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Pubblicato sul numero del 31-1-2011 di www.riscossacristiana.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Debbo , in 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