{"id":455,"date":"2012-05-22T16:34:43","date_gmt":"2012-05-22T14:34:43","guid":{"rendered":"http:\/\/no194.org\/?p=455"},"modified":"2014-04-14T17:46:19","modified_gmt":"2014-04-14T15:46:19","slug":"nuovo-referendum-abrogativo-della-l-194-in-materia-di-aborto-i-quesiti-referendari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.no194.it\/wordpress\/archives\/455","title":{"rendered":"NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO DELLA L. 194 IN MATERIA DI ABORTO : I QUESITI REFERENDARI"},"content":{"rendered":"<p>Il manifesto della nostra iniziativa referendaria , da me redatto e riportato sul sito <a href=\"http:\/\/www.no194.org\">www.no194.org<\/a> , quello ufficiale dell\u2019associazione no194 e dell\u2019omonimo comitato no194 , che vanta oltre 8 000 aderenti , sigla che rappresenta la prima organizzazione antiabortista italiana , recita :<\/p>\n<p><em>\u201c Piuttosto , alla luce del pericolo di una ( peraltro infondata ) censura da parte della Consulta , i quesiti referendari avranno essenzialmente come oggetto le norme pi\u00f9 significative della legge , che si aggiungeranno cos\u00ec al quesito sull\u2019abrogazione totale della legge .<\/em><\/p>\n<p><em>Tra le disposizioni pi\u00f9 controverse ed impopolari della 194 , in particolare ed anzitutto , debbono annoverarsi l\u2019art. 4 ( che riconosce il diritto di interruzione volontaria della gravidanza anche per mere ragioni economiche , morali e sociali nei primi 90 giorni ) e l\u2019art. 5 ( che attribuisce alla donna, anche se coniugata, il diritto di assumere la decisione abortiva senza coinvolgere il potenziale padre , che pu\u00f2 cos\u00ec legalmente rimanere del tutto ignaro dell\u2019evento ) . <\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019iniziativa \u00e8 solo finalizzata all\u2019abrogazione della legge ( dall\u2019entrata in vigore della quale si sono registrati oltre 5 milioni di aborti , secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute ) e rigetta ogni ipotesi di trattativa , che sarebbe inconcepibilmente effettuata sulla pelle del nostro prossimo .<\/em><\/p>\n<p><em>Di conseguenza , possibili effetti legislativi dell\u2019operazione in oggetto restrittivi sulla portata della 194 ( ed intermedi rispetto all\u2019obiettivo indicato ) , sarebbero frutto di una ( tra l\u2019altro ad oggi del tutto improbabile ) azione parlamentare totalmente unilaterale e non concordata con i promotori del referendum \u201c .<\/em><\/p>\n<p>Dal primo periodo , si evince in modo assolutamente pacifico :<\/p>\n<p>1 ) che sar\u00e0 proposto un quesito sull\u2019abrogazione totale della legge ;<\/p>\n<p>2 ) che , alla luce del pericolo di una ( peraltro infondata nel merito ) censura da parte del Consulta , i quesiti referendari avranno essenzialmente come oggetto le norme pi\u00f9 significative della legge , fermo restando il quesito abrogativo totale ( cosiddetto massimale ) .<\/p>\n<p>1 ) Ora , il quesito massimale pu\u00f2 essere proposto anche formalmente in modo massimale o in\u00a0 modo formalmente non massimale , ma massimale nella sostanza .<\/p>\n<p>A titolo di esempio , l\u2019abrogazione , tra l\u2019altro , oltre che degli artt. 4 e 5 ( che hanno introdotto il libero aborto nei primi 90 giorni di gravidanza ) , dell\u2019art. 6 limitatamente alla lett. b ( che riguarda i casi di interruzione della gravidanza anche dopo i primi tre mesi di gestazione , ammessa qualora siano accertati processi patologici tali da determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna ) , lascerebbe sopravvivere il 6 lett. a , con il quale si ammette l\u2019aborto anche dopo il 90\u00b0 giorno di gravidanza nel caso di grave pericolo per la vita della donna , per effetto della stessa o del parto .<\/p>\n<p>Come pi\u00f9 volte ribadito , tale ultima ipotesi sostanziale non \u00e8 stata introdotta della 194 , perch\u00e9 anche prima della sua entrata in vigore , anno 1978 , quella fattispecie rientrava nella generale causa di giustificazione di cui all\u2019art. 54 c.p. , non essendo , in particolare , punibile quella condotta per stato di necessit\u00e0 ( della madre ) , quindi per la necessit\u00e0 di salvare s\u00e9 o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona , non volontariamente causato dall\u2019interessato , n\u00e9 altrimenti evitabile , ferma restando la proporzionalit\u00e0 del fatto al pericolo .<\/p>\n<p>Chi con la 194 vorrebbe abolire questa ipotesi , non conosce il diritto .<\/p>\n<p>2 ) I quesiti minimali possibili ed efficaci per i nostri fini sostanziali sono molteplici .<\/p>\n<p>La formula che usato sin dall\u2019inizio \u00e8 volutamente non specifica , per evitare che qualche associazione usasse la virgola o il punto e virgola per giustificare la sua mancata adesione , mascherando , cos\u00ec , i propri interessi di marchio e di bottega , con implicazioni anche di carattere commerciale .<\/p>\n<p>Ecco che \u00e8 possibile configurare in via alternativa al quesito massimale , che sicuramente verr\u00e0 proposto , almeno due ipotesi centrali :<\/p>\n<p>a ) la riproposizione tale e quale del quesito minimale gi\u00e0 ammesso nel 1981 ;<\/p>\n<p>b ) un quesito sostanzialmente abrogativo ( tra l\u2019altro ) degli artt. 4 e 5 , che , se ammesso e approvato dal corpo elettorale , estenderebbe ai primi 90 giorni di gravidanza le pi\u00f9 rigorose condizioni previste dall\u2019art. 6 della legge .<\/p>\n<p>Quindi , non pi\u00f9 aborto libero , neppure nei primi 3 mesi di gestazione .<\/p>\n<p>Per quale motivo questa proposizione alternativa ?<\/p>\n<p>Proprio per evitare che il lavoro immane ( e soprattutto io posso usare questo termine , anche se nessuno mi ha obbligato ad affrontare questa battaglia ) che presuppone questa operazione non cada nel nulla , stante i pericoli di una censura della Consulta , ma che si possa ottenere almeno un risultato parziale , significativo sul piano giuridico e culturale .<\/p>\n<p>Chiederemo , dunque , come da manifesto , l\u2019abrogazione totale , in subordine abrogazioni parziali .<\/p>\n<p>Ora , la recente sentenza n. 13 del 2012 , con la quale sono stati rigettati i quesiti del referendum elettorale di Dipietrista matrice , hanno sottolineato , in parte ribadendoli , due princ\u00ecpi di fondo :<\/p>\n<p>a ) l\u2019inammissibilit\u00e0 di una reviviscenza di una legge ( abrogata ) anteriore rispetto a quella oggetto di referendum ;<\/p>\n<p>b ) la necessit\u00e0 che , dall\u2019astratta abrogazione della legge , sia configurabile una normativa cosiddetta \u201c di risulta \u201c , quindi residua e tale da poter sopravvivere autonomamente ed essere immediatamente applicabile , regolando la materia .<\/p>\n<p>I due princ\u00ecpi ,\u00a0 a mio avviso , sono del tutto contraddittori .<\/p>\n<p>Per giustificare il primo , infatti , molto discutibile e contestato da diversi costituzionalisti , s\u2019afferma che dall\u2019approvazione di un referendum abrogativo non pu\u00f2 derivare l\u2019entrata in vigore di una disciplina , ancorch\u00e9 preesistente e soppressa , poich\u00e9 , in tal caso , si stravolgerebbe la natura dell\u2019istituto referendario , trasformandolo da abrogativo a propositivo ..<\/p>\n<p>Orbene , tale motivazione , a mio avviso , vale per\u00f2 anche per smentire il secondo princ\u00ecpio che la Corte Costituzionale afferma , in quanto attraverso la normativa di risulta l\u2019approvazione del referendum svolge , comunque , una funzione novativo-legislativa , disciplinando novativamente la materia .<\/p>\n<p>La mancata ammissione nel 2005 del quesito massimale sulla L. 40 era giustificato dall\u2019assenza di una normativa precedente , da cui la prospettiva di un autentico vuoto normativo .<\/p>\n<p>Pericolo , comunque , da escludersi in presenza di quesiti abrogativi parziali , nei termini di cui sopra .<\/p>\n<p>Ad ogni buon conto , ribadisco la mia assoluta apertura sui dettagli dei quesiti ad un confronto con tutte quelle organizzazione che volessero subordinare la propria adesione a questioni di carattere tecnico-giuridico .<\/p>\n<p>Naturalmente , il mio auspicio \u00e8 che le possibili considerazioni provengano da soggetti che conoscono il diritto applicato ( avvocati o giudici ) o , quanto meno , che siano dottori in legge e lavorino sul diritto .<\/p>\n<p>Invito , quindi , tutti i rappresentanti di associazioni o comitati o loro esponenti a formulare pubblicamente tali possibili considerazioni , che non potranno , peraltro , mai essere considerate delle contestazioni , rispetto a quesiti che non ho mai volutamente enunciato in modo specifico .<\/p>\n<p>Inoltre , mi rendo disponibile ad un dibattito , sempre pubblico , sui quesiti medesimi , alla presenza dell\u2019assemblea di quelle organizzazioni .<\/p>\n<p>Non temo la trasparenza , come sempre , non avendo nulla da nascondere .<\/p>\n<p>Ognuno , all\u2019occorrenza , potr\u00e0 valutare da oggi parole e silenzi .<\/p>\n<p>Invito , come sempre , tutti coloro che ritengono che abbia un senso protestare contro qualcosa solo se si ha una proposta concreta diretta alla sua eliminazione , ad aderire alla nostra iniziativa tramite il sito ufficiale <a href=\"http:\/\/www.no194.org\">www.no194.org<\/a> .<\/p>\n<p align=\"center\">Pietro Guerini \u2013 Portavoce nazionale NO194<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0Pubblicato il 15-5-2012 da <a href=\"http:\/\/www.pontifex.roma.it\">www.pontifex.roma.it<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.riscossacristiana.it\">www.riscossacristiana.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il manifesto della nostra iniziativa referendaria , da me redatto e riportato sul sito www.no194.org , quello ufficiale dell\u2019associazione no194 e dell\u2019omonimo comitato no194 , che vanta oltre 8 000 aderenti , sigla che rappresenta la prima organizzazione antiabortista italiana , recita : \u201c Piuttosto , alla luce del pericolo di una ( peraltro infondata 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